sabato 31 luglio 2021

Dei diritti e delle pene (future)

 L'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita:

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. … ”.

La libertà è in ultima analisi autodeterminazione, consapevoli della propria dignità e dei propri diritti.

L'articolo 7 sancisce l'uguaglianza di fronte alla legge e il diritto a non subire discriminazioni.

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione ”.

L'articolo 29, al comma 2, precisa che le limitazioni a cui può essere sottoposto nella sua libertà un uomo devono essere stabilite per legge (quella che si chiama riserva assoluta di legge) e devono avere lo scopo di tutelare la libertà altrui e non servire per limitare quella dell'individuo.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica ”.

Passando alla nostra Costituzione della Repubblica Italiana, che all'articolo 10 afferma di conformarsi al diritto internazionale riconosciuto:

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ”.

Poi troviamo i seguenti articoli:

Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ”.

Ogni cittadino è uguale di fronte alla legge senza alcuna distinzione, fra le altre, di condizioni personali e sociali di ogni tipo.

Articolo 13 “ La libertà` personale e` inviolabile. Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ”.

Dunque la restrizione della libertà personale può essere confermata solo dall'autorità giudiziaria entro due giorni, oltre tale tempo decade ogni atto amministrativo o di pubblica sicurezza.

Articolo 32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ”.

Il trattamento sanitario necessita della riserva assoluta di legge che in nessun caso può violare i limiti della dignità umana, ossia privare di diritti e creare discriminazioni.

Mi sono limitato a confrontare solo il documento sull'affermazione più generale della libertà e dei diritti dell'individuo con quelli della nostra Carta costituzionale.

A ognuno le conclusioni che l'attuale situazione italiana può suggerire nel caso specifico della presunta emergenza sanitaria e soprattutto in quella deriva futuribile e definitivamente politica che è molto più pericolosa.

Come ho detto dell'epidemia non parlo perché tanto è inutile, ma in questi momenti devo lasciare la mia testimonianza di verità.

  

R.P.

Posteris memoria mea

Renatus in aeternum




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